Operazioni Intracomunitarie
Le cessioni intracomunitarie sono operazioni sui beni che ne comportano la spedizione o il trasporto degli stessi dall'Italia a uno Stato UE.
Dal '93 dopo l'abolizione delle barriere doganali tra i paesi della UE, riguardo all'IVA è stata introdotta la cosiddetta normativa transitoria della tassazione nel paese di destinazione del bene oggetto di scambio intracomunitario.
Pertanto il soggetto che acquista un bene da altro soggetto di uno stato UE è tenuto ad inserire l'IVA, integrandola alla fattura ricevuta. Con il cosiddetto meccanismo del reverse charge, l’IVA viene caricata sia sul registro degli acquisti, che sul registro delle vendite, portando a zero l’ impatto dell’operazione.
Tutti gli scambi di beni rilevanti ai fini dell’ IVA intracomunitaria devono essere registrati nel modello Intrastat degli acquisti e delle cessioni, che dovrà essere successivamente presentato all’ Agenzia delle Dogane.
Queste cessioni sono invece da considerarsi non imponibili, quando non vengono considerate effettuate nel territorio dello Stato Italiano, cioè quando chi acquista è soggetto passivo d'imposta nello Stato di destinazione e in taluni casi particolari in presenza condizioni diverse come le cessioni triangolari e quadrangolari.
• Le vendite di beni mobili (che non siano però usati) spediti dal nostro paese ad altro Stato UE dal cedente, anche dopo una lavorazione o trasformazione ad opera del cedente o di terzi, sono operazioni da considerarsi non imponibili in Italia nei seguenti casi:
-Beni soggetti ad accisa, se il loro trasporto dall'Italia ad altro Stato UE avviene con le modalità prescritte per la circolazione in regime sospensivo (art. 6 e 8, D.L. n. 331/1993);
-Per gli altri prodotti, quando l'acquirente è:
a) un soggetto passivo in qualsiasi Stato UE;
b) un ente non commerciale anche non soggetto passivo
c) un soggetto passivo per cui l'imposta è totalmente indetraibile
d) un produttore agricolo che non ha optato per il regime ordinario
Per queste operazioni l'imposta è dovuta non in Italia ma nello Stato dell'acquirente pertanto la fattura emessa dal cedente sarà una fattura senza imposta.
• Le vendite di mezzi di trasporto nuovi, dall'Italia ad altro Stato UE sono operazioni non imponibili in Italia.
Per queste operazioni l'imposta non è dovuta in Italia e quindi, il venditore deve emettere una fattura senza imposta e trasmettere tutte le informazioni relative all'operazione attraverso lo sportello telematico dell'automobilista.
• Le cessioni su cataloghi per corrispondenza spediti dall'Italia ad altro Stato UE dal cedente sono operazioni non imponibili in Italia quando (art. 41, c. 1, lett. b):
a) l'acquirente è una persona fisica non tenuto ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari nel proprio Stato UE;
b) le cessioni intracomunitarie verso lo Stato UE ove è destinata la merce hanno superato nell'anno solare precedente il limite di € 79.534,36
Per queste operazioni l'imposta non è dovuta in Italia ma dal cedente nell'altro Stato UE e quindi la fattura emessa sarà una fattura senza imposta.
• Le cessioni di beni mobili non usati, spediti dall'Italia per essere installati, dal fornitore in altro Stato UE sono sempre operazioni non imponibili in Italia.
• L'invio dall'Italia in altro Stato UE di beni mobili a cura di un soggetto passivo in Italia è cessione intracomunitaria non imponibile in Italia, quando non si tratta di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni;
Beni in "temporanea importazione"
La "temporanea importazione" viene utilizzata da diversi imprenditori al fine di delocalizzare alcune fasi dei cicli produttivi presso alcuni soggetti di altri Paesi.
Se le lavorazioni sono eseguite sul territorio nazionale e hanno come oggetto beni di provenienza estera non definitivamente importati, esse possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva (articolo 9, comma 1, n. 9, del Dpr 633/72).
Inoltre è possibile esportare temporaneamente, al di fuori del territorio comunitario, beni da lavorare. I beni lavorati verranno successivamente reintrodotti nel territorio comunitario in esenzione dai relativi dazi doganali.
Ciò che interessa sottolineare è che, ai fini Iva, l'esportazione temporanea dei beni oggetto di successiva lavorazione non costituisce cessione.
Tentata vendita intracomunitaria
L'invio di merci in uno Stato UE tramite "venditori" che in quello stato venderanno ai privati rappresenta una tentata vendita, ovvero di una cessione intracomunitaria che si perfeziona a seconda dell'applicazione dell'IVA da parte dello Stato destinatario.
Se lo Stato destinatario assoggetta ad IVA i beni nel suo territorio, in Italia deve emettersi una fattura senza IVA.
Se lo stato destinatario assoggetta ad IVA i beni importati al momento della vendita, in Italia deve essere annotato l'invio in un apposito registro ferma restando l'emissione della fattura senza IVA al momento della vendita.