Cinque per mille
Come tutti gli anni è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ogni anno.
I settori da beneficiare sono gli stessi individuati ogni anno, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.
Soggetti ammessi al beneficio
Il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:
• ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
• Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
• Associazioni riconosciute e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati di seguito:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo;
b) Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) Sostegno delle attività sociale svolte dal comune ove risiede il contribuente;
e) Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato, che rientrano in una delle tipologie indicate nella lettera a) del precedente paragrafo, possono presentare la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello.
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la scadenza. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.
L’Agenzia delle Entrate successivamente pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli enti del volontariato.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco del volontariato, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro una settimane dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisiorio. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, una versione aggiornata dell’elenco.
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato dovranno, a pena di decadenza, spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al riparto del cinque per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello.
L’ iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro maggio. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T. Per quanto riguarda le modalòità di verifica da parte dell' Agenzia delle Entrate e la richiesta correzione di eventuali errori vedi il paragrafo precedente.
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno entro la scadenza dei termini spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
Nel dettaglio, è prevista la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.
Per gli enti di cui alla lettera a) (Onlus ed enti del volontariato) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Per gli enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell’università) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca predisporrà l’elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire per via telematica al citato Ministero utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero dell'Università e della ricerca cinquepermille.miur.it.
Ulteriori notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Per gli enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute curerà la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all’Agenzia.
Per i comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza.
Per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Rendicontazione
Ogni anno è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.