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Provvedimenti disciplinari sul lavoro

Sono i provvedimenti di punizione che vengono assunti dalle aziende a fronte di determinate infrazioni della disciplina contrattuale. Possono variare dal semplice richiamo verbale fino al licenziamento attraverso una serie graduale di provvedimenti che sono proporzionati alla gravità dell’infrazione.


In precedenza non esistevano tutele adeguate per i lavoratori, con l’evidente possibilità di abusi aziendali; perciò fu stabilita una procedura obbligatoria per le aziende, che ha previsto la contestazione preventiva dell’addebito per iscritto da parte aziendale e, quindi, la possibilità della lavoratrice o del lavoratore di difendersi, anche con l’assistenza del proprio rappresentante sindacale. Inoltre esiste la successiva possibilità di impugnare il provvedimento disciplinare attraverso il proprio sindacato, nel collegio di arbitrato e conciliazione, istituito presso l’ufficio provinciale del lavoro, oltre a poter eventualmente ricorrere alla magistratura nei casi più gravi.

I contratti nazionali di lavoro stabiliscono i tempi delle procedure e l’entità dei provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità delle infrazioni. Le procedure introdotte con la legge 300/70 hanno dimostrato una notevole efficacia nella tutela dei lavoratori; per questo sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi trent’anni.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Le norme che riguardano i provvedimenti disciplinari sono dettate dai contratti, e possono quindi variare non solo in funzione del contratto nazionale di categoria ma anche di quello aziendale.

In genere, comunque, i provvedimenti disciplinari solitamente applicati, a seconda dell’infrazione commessa, sono i seguenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa
- sospensione dal lavoro e della retribuzione
- licenziamento