I.V.A.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta regolata dalla legislazione europea.
La sua disciplina, nel nostro paese, è regolata dal d.p.r. 633/1972 mentre a livello comunitario viene regolata da direttive quali, VI Direttiva CEE del 1977, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l' Europa.
L'IVA è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni singola fase della produzione, scambio di beni e servizi. Nel ciclo produttivo commerciale, tuttavia, l'IVA viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell'imposta che sono le imprese, le società, gli enti, gli esercenti arti e professioni.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Operazioni soggette ad IVA
Sono soggette a IVA tutte le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. Nella nozione di operazioni soggette all'IVA si ricomprendono non solo le operazioni soggette al pagamento dell'imposta, ma anche quelle soggette solamente agli adempimenti formali prescritti per l'accertamento dell'imposta: tali operazioni si distinguono, secondo del regime ad esse applicabile, in esenti, imponibili, non soggette al pagamento dell'IVA.
Per tutte le operazioni soggette all'IVA vanno eseguiti, da parte dei soggetti passivi dell'IVA, gli adempimenti amministrativi di documentazione (con l'emissione della fattura, del documento di trasporto o bolla di accompagnamento , della ricevuta o scontrino fiscale), di registrazione e di dichiarazione stabiliti per la sua applicazione
Un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
- Oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
- Soggettivo: devono essere effettuate da imprese , artisti o professionisti, nell'esercizio dell'attività.
- Territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.
Se manca anche uno solo di questi requisiti, l'operazione è esclusa dall'IVA. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi dell'importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo. Essa è tassata, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.
Operazioni escluse o fuori campo dell'IVA
Si definiscono "escluse dall'IVA" le operazioni che non solo non sono soggette al pagamento dell'imposta, ma che neppure sono soggette agli adempimenti formali, di regola prescritti anche per le operazioni non soggette all'IVA, quali non imponibili o esenti dall'IVA.
Si tratta pertanto di operazioni del tutto estranee dal campo d'applicazione dell'IVA, in quanto prive del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale. Per tale motivo non determinano generalmente alcun obbligo in capo a chi le pone in essere. Tuttavia esse devono essere tenute in considerazione in funzione delle disposizione che limitano la detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni escluse.
Operazioni Esenti dall'IVA
Sono esenti dall'IVA alcune categorie di operazioni che non sono assoggettate al pagamento dell'IVA in forza di una espressa disposizione agevolativa. Si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi ritenute meritevoli, per le scelte di politica economica, di pervenire al consumatore senza aggravio di imposta.
Consentono una parziale detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, ma devono sottostare agli adempimenti connessi a questa imposta.
Operazioni non imponibili
Sono definiti non imponibili all'IVA le operazioni che, pur materialmente eseguite in Italia, sono considerate per presunzione di legge come se fossero non eseguite in Italia e quindi non soggette all'IVA per difetto del requisito della territorialità. Tutte le operazioni non imponibili all'IVA sono soggette agli adempimenti formali dell'IVA (fatturazione, registrazione e dichiarazione).
La loro caratteristica, consiste nei seguenti fatti: non comportano alcuna limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA fatta sull'acquisto di beni e di servizi utilizzati per eseguire le operazioni non imponibili; - danno diritto al contribuente di effettuare acquisti, anche intracomunitari, ed esportazioni, senza pagamento dell'IVA in misura corrispondente all'ammontare delle operazioni non imponibili eseguite.
Funzionamento dell'IVA
Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava per intero sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta rimane neutrale. Infatti il soggetto passivo d'imposta, che è chi cede beni o servizi, detrae l'iva pagata sugli acquisti di beni e servizi, dall'iva addebitata agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.
L'IVA è quindi un costo solamente per i soggetti che non possono detrarla, e quindi i consumatori finali.