Aliquote I.V.A.
L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed e' elevata al 21 per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata Tabella B.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
Tabelle aliquote IVA
• Tabella A aliquote IVA ridotte:
Parte I - Prodotti agricoli e ittici
Parte II - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%
Parte III - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%
• Tabella B - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 21%
• Tabella C - Spettacoli ed altre attività