Compensazione crediti IVA infrannuali
Non sono ammessi alla compensazione, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle societa' controllanti.
Il rimborso spettante ai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica e' richiesto, all'atto della presentazione della dichiarazione relativa al trimestre ovvero all'ultimo mese del trimestre; a tal fine un esemplare della dichiarazione e' presentato direttamente all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, unitamente alla dichiarazione se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie. I soggetti non tenuti alla presentazione della menzionata dichiarazione richiedono il rimborso presentando all'ufficio competente entro lo stesso termine un esemplare del modello di dichiarazione periodica.
I contribuenti in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborsi d'imposta relativi a periodi inferiori all'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione.