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Ricorsi contro i provvedimenti IVA

Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.


La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.