Ammonizioni scritte, multe e sospensione
Può incorrere nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione un lavforatore che che:
a) non si presenti al lavoro o lasci il loro lavoro senza giusta causa o giustificato motivo o non giustifichi la sua assenza entro il giorno successivo rispetto all'inizio della stessa assenza a meno che non ci sia impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o interrompa in anticipo;
c) effettua insubordinazione minore contro i loro superiori;
d) effettua con negligenza o con deliberata lentezza del lavoro a lui affidato;
e) per incuria o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) si trovi in uno stato di ebbrezza evidente durante le ore lavorative;
g) al di fuori della società svolge, per conto terzi, lavoro di pertinenza della società stessa;
h) violi il divieto di fumo, se esiste ed è data adeguata comunicazione;
i) svolga un lavoro minore all'interno della società o per conto di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza la rimozione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in alcun modo violi il rispetto del contratto o commetta qualsiasi lesione che porti pregiudizio alla disciplina, la morale, la salute e la sicurezza dell'impianto.
L'ammonizione sarà applicata alle mancanze minori, la multa e la sospensione quelle più importanti.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà distribuito alle istituzioni previdenziali e assistenziali esistenti di una società o, in mancanza di quest'ultime, alla Cassa mutua malattia.