Collaborazioni coordinate continuative
Trattasi di una forma di lavoro autonomo, che ha alcuni requisiti quali la continuità, il coordinamento e la collaborazione nei confronti dell’attività del committente con svariate analogie rispetto al lavoro subordinato.
La giurisprudenza ha sintetizzato il contenuto degli elementi necessari per configurare quersto tipo di rapporto: la continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo; la coordinazione della prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del committente e come possibilità per il committente stesso di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore, e la personalità, intesa come prevalenza dell'apporto personale del collaboratore.
Nel 2003 sono stati creati i lavori a progetto stabilendo che le collaborazioni coordinate e continuative dovranno essere ricondotte ad un particolare progetto, programma, secondo la disciplina del lavoro a progetto.
Pertanto dopo il 2003 le collaborazioni coordinate e continuative scompaiono in gran parte nel settore privato e sopravvivono solo nel settore pubblico.
Le vecchie collaborazioni coordinate e continuative rimangono in vita anche per le seguenti figure professionali:
• agenti e rappresentanti di commercio;
• lavoratori che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto);
• componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
• pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
• atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
• collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
• rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
• rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).