Permessi allattamento
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro.
Mentre con la legge 1204/1, non vi era copertura figurativa per dette ore, attualmente — con la legge 53/2000 - viene prevista una copertura del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Detto beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore nei seguenti casi:
· qualora i figli siano affidati al solo padre;
· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
· se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.