Infortunio in itinere
L'infortunio in itinere è quell'infortunio che consegue al rischio della strada, in cui incorrono i dipendenti sulla strada che porta a :
- Dalla casa al luogo di lavoro a e viceversa, sia prima che dopo l'orario di lavoro o durante la pausa pranzo per il consumo del pasto di mezzogiorno;
- Dal luogo di lavoro per i ristoranti per pranzo e alloggio, diverso da quello di residenza abituale, e viceversa;
- Da un posto di lavoro ad un altro posto di lavoro, in cui il lavoratore è impiegato impiegato alle dipendenze di più datori di lavoro.
Non possono essere classificati nella categoria del infortunio in itinere, e dovrebbero pertanto essere trattati come qualificato come infortuni di lavoro eventi che, anche se a causa del rischio della strada, accadono durante l'orario di lavoro in relazione, direttamente o indirettamente, con l'operazione dell'esercizio della prestazione stessa.
Limiti della tutela
In assenza di una tutela specifica in legge, l'assicurazione contro gli infortuni durante il viaggio è possibile solo come "estensione" della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di fruisce il lavoratore dipendente per le attività rischiose incluse nellea stessa copertura assicurativa.
Da questa legge premessa, la dottrina e la giurisprudenza pacifica, ne consegue che:
- sono protetti dalla infortunio in itinere soltanto i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, perché se il lavoratore non è assicurato "manca la premessa-base per collegare causalmente
l’infortunio in itinere al lavoro prestato. Va notato che la tutela degli infortuni in itinere opera a prescindere dal tipo di attività per la quale è assicurato il lavoratore;
- Il rischio della strada, che l'assicurato incontra per andare e venire da lavoro, non è protetto in quanto tale, essendo di norma estraneo a prestazioni di lavoro effettivo, e così generico. Tale rischio è protetto solo da essere aggiornato - per motivi imputabili al modo particolare di sviluppo e l'organizzazione delle funzioni dei lavoratori personali, a rischio diverso e più grave di quella che pende sulla generalità degli utenti della strada. A questo proposito deve essere escluso l'indennizzo, come regola generale, a seguito di infortunio:
- A piedi lungo una via ordinaria di comunicazione aperta al transito pubblico e senza portare gli strumenti di lavoro in grado di fornire uno squilibrio nel cammino, trattandosi di un rischio comune associato con l'attività generale di spostamento spaziale, relativo ai lavoratori caduti a terra o investiti da una macchina, ai quali è stato negato l'indennizzo perché l'evento era accaduto mentre camminavano a piedi in strade non particolarmente pericolose e senza alcun ostacolo significativo provocato dal trasporto di utensili;
- Nel fare il viaggio con i mezzi pubblici, si tratta di un rischio comune a carico di tutti i cittadini ed è quindi esclusa l'indennizzabilità ultimo dei danni causati al lavoratore per una brusca frenata del bus sui cui stava viaggiando.
- Nel compiere il tragitto usando un mezzo di trasporto privato, anche se si è in presenza di adeguati servizi pubblici, o pur essendo l’iter percorribile a piedi, in quanto tale uso non è necessitato dalle
modalità di prestazione del lavoro e il rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore.
Condizioni di indennizzabilità
• Infortunio avvenuto durante il viaggio tra la residenza abituale e luogo di lavoro prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario di lavoro.
• Infortuni durante il viaggio tra due luoghi di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro diversi.
Dal momento che, come già detto, l'incidente durante il viaggio è elencato come una "continuazione" di assicurazione obbligatoria, il presupposto essenziale per la sua indennizzabilità è la ricorrenza
dell’occasione di lavoro, che si esprime in presenza di due condizioni concorrenti:
- Trasformazione del rischio generale della strada in rischio professionale, specifico o generico aggravato;
- L'esistenza di un collegamento tra il luogo dell'evento, e di posti di lavoro.
Nesso causale tra evento, percorso seguito e lavoro
La seconda condizione per l'incidente indennizzabilità durante il viaggio è l'esistenza di un nesso tra l'evento, il percorso seguito e il lavoro. Questo collegamento può ritenersi esistente, quando le sottoindicate condizioni elencate di seguito si verificano.
A) L'incidente deve essere accaduto sulla strada che è l'itinerario normale per viaggiare dal loro luogo di residenza abituale al luogo di lavoro e viceversa. A questo proposito, sono necessarie alcune precisazioni.
A1 - Luogo di dimora abituale è in cui il lavoratore ha stabilito la sua residenza. Si può ritenere che anche la residenza secondaria, dotato di base continuativa, anche temporanea, come la residenza estiva della famiglia o la casa in cui il lavoratore trascorre di solito il fine settimana con la sua famiglia. E ', inoltre, il luogo dove il lavoratore dimora temporaneamente, o pernottamento di tanto in tanto, per motivi di lavoro. In questi casi, tuttavia, si deve verificare se il luogo di dimora è stato stabilito dal datore di lavoro, in caso contrario, cioè se la decisione è lasciata esclusivamente al singolo lavoratore, occorre verificare se non fossero valide soluzioni più appropriate.
A2 - Luogo di lavoro non è solo il luogo in cui l'assicurato presta abitualmente la propria attività lavorativa, ma ogni luogo in cui il lavoratore deve andare sulle direttive delle esigenze aziendali del datore di lavoro (es. In una missione, o per frequentare corsi di formazione, o per ricevere la retribuzione, ecc.).
A3 - Percorso normale è la strada giustificata da condizioni di traffico. Generalmente coincide con il percorso più breve e diretto, ma può anche essere giustificato un percorso più lungo, se è meno diretto e più logico in relazione allo stato delle strade (es. rischi meno evidenti, o la presenza di traffico eccessivo). Ovviamente, se ci sono più percorsi tutti normali nei termini di cui sopra, è irrilevante ai fini indennitari che di questi percorsi l'incidente ha avuto luogo.
A4 - Se il lavoratore ha fissato la sua dimora in un centro diverso da quello del lavoro, il percorso è normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole, che è possibile conciliare gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con i diritti dei lavoratori e altri diritti tra cui, in primo luogo, quelle nei confronti della famiglia. In considerazione dell'esperienza emergente comune in una grande città, si ritiene che potrebbe essere considerata entro limiti ragionevoli una distanza da un tempo totale (andata e ritorno)di non più di tre ore.
A5 - Se la distanza tra il luogo di lavoro e luogo di residenza della famiglia è irragionevole nel senso spiegato nel paragrafo precedente, e il lavoratore non può trasferire la famiglia a una distanza ragionevole per cause legate alla propria attività professionale (es. continui turni per i quali è richiesto, o per il lavoro temporaneo), è idoneo a tornare a casa con la frequenza che consente ragionevolmente la distanza, in tali situazioni, il rischio, se del caso generico aggravato in cui il lavoratore incontra in viaggi regolari è simile a quella del lavoratore che torna a casa ogni giorno, pertanto, sono coperti assicurativamente.
A6 - Non rientrano all'interno del percorso normale le deviazioni di percorso effettuate per motivi personali. Quello delle deviazioni è un problema molto complesso che, nei paesi in cui l'infortunio in itinere è regolato dalla legge, è oggetto di una regolamentazione dettagliata, con soluzioni giuridiche vaste, ma comunque, attento alla rilevanza sociale delle ragioni della deviazione.
In Italia, la giurisprudenza della Suprema Corte sembra aver considerato solo la possibilità di deviazione solo per seguire le direttive del datore di lavoro di per prestare assistenza alle vittime di un incidente stradale considerando, in entrambi i casi, per l'incidente indennizzabile in quanto dettate dalla necessità le deviazioni.
Si ritiene, sulla base dello stesso principio, che alle due suddette cause possono essere aggiunte le deviazioni rese obbligatoria per causa di forza maggiore (es. traffico, guasto meccanico del veicolo, improvvisi malori) o dalla necessità di soddisfare i bisogni di base (fisiologici) o, infine, la necessità di andare a prendere un compagno di lavoro con il quale vi è un accordo per portare a termine il percorso comune per andare o tornare dal lavoro.
Gli incidenti avvenuti su queste deviazioni devono essere considerati, dunque, risarcibili, naturalmente entro i limiti spaziali strettamente legate alle ragioni per le stesse deviazioni.
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate si ritiene, allo stato e in mancanza di risposte giurisprudenziale, che le deviazioni dal percorso normale, anche se abbiano requisiti socialmente apprezzabili, costituiscono un rischio non indennizzabile.
B) Il tragitto dovrà essere percorso per ragioni di lavoro. Sono compresi nel concetto di "motivi di lavoro" i casi in cui il dipendente si rechi in azienda o altro luogo ad essa paragonabile, per ragioni di lavoro, anche se non immediatamente rientranti nella prestazione di lavoro (es. per raccogliere i salari per consegnare o ricevere i documenti richiesti, o gli abiti e strumenti, ecc.).
C) L'incidente deve essere accaduto in orario ricollegabile a quello lavorativo, tale valutazione deve essere effettuata con la dovuta flessibilità, tenendo conto delle variazioni del tempo normalmente associato con le condizioni della strada, considerando ragionevoli ritardi nella partenza o brevi soste lungo il percorso, accompagnata o meno da deviazioni che non costituiscono elementi che influenzano la valutazione della compatibilità dei tempi.
Inoltre, si ritiene che il rinvio della partenza o di sosta durante il tragitto, per motivi precauzionali non può essere rilevante ai fini dell'indennizzabilità negativo. Si consideri il caso di cattivo tempo o di malattia, consulenza, rinvii o interruzioni temporanee di viaggi, o l'ipotesi del lavoratore che, alla fine della giornata di lavoro, scegliere di pernottare in centro, dove ha lavorato per affrontare poi il viaggio di ritorno casa in modo più sicuro. In questi casi, come in altre simili, si ritiene che il pregiudizio - nonostante il verificarsi di altre condizioni - dovrebbe essere consentito di proteggere.
Incidente accaduto a causa del lavoratore
Come per l'incidente che si è verificato durante l'attività lavorativa, anche nell'infortunio in itinere gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia) non sono rilevanti ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale nesso tra rischio professionale e incidente, tranne che non sia cosi anormale che risulti come un comportamento che sfocia nel rischio elettivo.
Come è noto, affinchè vi sia il rischio elettivo devono accadere atti arbitrari, o destinati a soddisfare un impulso o un capriccio puramente personale, con il quale il lavoratore è esposto volutamente alla possibilità di un evento dannoso. Come, ad esempio, potrebbe essere: manovre pericolose causate da ubriachezza, competere in velocità con altri veicoli lungo una strada chiusa al inagibile, ecc.