Pensione di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani o extracomunitari (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:
• un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore
• un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.
L'assegno ordinario di invalidità dopo due conferme consecutive diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno si viene sottoposti alla visita medico-legale.
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.
Domanda per la pensione di invalidità
La domanda di pensione di inabilità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.
Il pagamento della pensione di inabilità
La pensione di inabilità può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dell’attività, oppure dalla data di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.