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Pensione di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani o extracomunitari (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:

un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore

un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.


L'assegno ordinario di invalidità dopo due conferme consecutive diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno si viene sottoposti alla visita medico-legale.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.





Domanda per la pensione di invalidità

La domanda di pensione di inabilità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.





Il pagamento della pensione di inabilità

La pensione di inabilità può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dell’attività, oppure dalla data di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.