Quando spetta la maternità
La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa per i seguenti periodi:
• 2 mesi prima della data presunta del parto;
• 3 mesi dopo la data effettiva del parto;
• nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;
• nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro;
• per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
• fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.
Se si richiede la flessibilità, cioè l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:
• 1 mese prima la data presunta del parto;
• 3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l’ottavo mese di gestazione.
Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri.
La lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i seguenti periodi:
• 2 mesi precedenti la data del parto;
• 3 mesi successivi la data del parto.