Il lavoro parasubordinato
Il lavoro parasubordinato nel diritto italiano rappresenta una tipologia di lavoro con caratteristiche intermedie il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Si parla di lavoro parasubordinato quando sussiste tra due parti un rapporto di lavoro ove il collaboratore presta i propri servigi a favore di un committente, pur non essendo direttamente un suo dipendente (e pertanto in modo autonomo), ma sviluppando la propria attività professionale sotto il coordinamento diretto del datore di lavoro che ha commissionato il servizio; si tratta pertanto di una prestazione professionale non subordinata, ma neanche totalmente autonoma.
Queste forme contrattuali si sono incrementate notevolmente negli ultimi anni; proprio a causa dell’abuso di questa figura professionale, gestita in modo spesso inappropriato dagli imprenditori a discapito degli stessi professionisti che non vedevano riconosciuta loro alcunchè tipo di contributo previdenziale.
Con la riforma Biagi si è cercato di porre rimedio a questo problema, cercando di separare i rapporti di lavoro svolti con caratteristiche di subordinazione nel proprio ambito, e normando ulteriormente le forme di parasubordinazione. A seguito di questo intervento legislativo (legge 30/2003), la vecchia collaborazione coordinata continuativa è rimasta unicamente in vigore presso le pubbliche amministrazioni, mentre per gli altri ambiti è stato introdotto il lavoro a progetto.
Sono considerati lavoratori parasubordinati:
- i lavoratori a progetto;
- i collaboratori occasionali la cui prestazione ha il carattere della continuità e sia resa per un massimo di 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e il compenso percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5.000 euro.
Per i lavoratori parasubordinati è prevista, dalla Legge 335/95 art. 2, l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, mediante il versamento di un contributo di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.
Anche i lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altro Istituto Previdenziale devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. In questo caso il versamento è interamente a carico del lavoratore.
Le prestazioni erogate dall’Inps sono:
- indennità di maternità;
- indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero;
- assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori parasubordinati devono anche essere assicurati all’Inail.