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Articolo 18 Reintegrazione nel posto di lavoro

Il giudice nella sua sentenza, che ha dichiarato inefficace il licenziamento o può annullare il licenziamento senza giusta causa o ragione, o dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro imprenditore e uomo d'affari, che in ogni sito, stabilimento, filiale, ufficio o indipendente reparto in cui il licenziamento è avvenuto occupa o impiega più di quindici lavoratori o più di cinque nel caso di un contadino, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nella stessa città e che impiegano più di quindici dipendenti in aziende che nella stessa area geografica che occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata non raggiunge questi limiti, e in ogni caso il, datore di lavoro imprenditore e uomo d'affari, che occupa impiega oltre 60 lavoratori dipendenti.

Ai fini del calcolo del numero dei prestatori di lavoro si deve tener conto anche dei lavoratori assunti con un contratto di formazione e lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato, in parte, per la quantità di tempo effettivamente svolto, tenendo conto conto, a questo proposito, che il calcolo delle unità di lavoro è definito come il tempo richiesto dalla contrattazione collettiva nell'industria. Non contano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

La dichiarazione dei limiti di impiego, non incide sulle regole o istituzioni che forniscono incentivi finanziari o di credito


Il giudice nella sua sentenza condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento è risultato inefficace o non valido stabilendo un'indennità proporzionale alla remunerazione complessiva di fatto dalla data del licenziamento fino a quello di reale reintegrazione e il pagamento dei contributi previdenziali dal momento del licenziamento al momento della reintegrazione effettiva, ma in ogni caso la misura del risarcimento non deve essere inferiore al salario globale fatto cinque mesi.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, come previsto al quarto comma, il dipendente ha il diritto di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mesi 'stipendio complessivo reale. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, e non ha chiesto entro trenta giorni dal deposito della decisione di pagare l'indennità di cui al presente paragrafo, il rapporto di lavoro mezzi termini alla scadenza del i termini predetti. La sentenza nella sentenza del primo comma è provvisoriamente esecutiva.

In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22 della richiesta congiunta del lavoratore e del sindacato cui aderiscono o conferiscono mandato, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento principale, l'ordine in ordine, se lo ritiene irrilevante o prove sufficienti fornite dal datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

In caso di licenziamento dei lavoratori, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è necessaria anche per ogni giorno di ritardo nel versamento al Fondo di adeguamento alla pensione una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.