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Licenziamenti discriminatori

Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze saranno quelle previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero risarcimento e reintegro del lavoratore. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.


La legge prevede quindi che il licenziamento venga considerato nullo qualunque sia la motivazione adottata e le dimensioni aziendali. Al lavoratore si applica pertanto la tutela reale, per lo stesso può scegliere se essere risarcito oppure reintegrato sul posto di lavoro.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il licenziamento discriminatorio è l'unico caso che obbliga il datore di lavoro a reintegrare il dipendente.