Indennità di trasferta
I lavori fatti in trasferta ovvero presso una sede diversa da quella abituale comportano una modifica temporanea, rispetto a ciò che è scritto nel contratto, ovvero il luogo in cui il lavoratore svolge le sue funzioni.
Grazie alle trasferte dei dipendenti, il datore di lavoro si trova ad affrontare le esigenze aziendali di natura transitoria, trasferendo temporaneamente uno o più lavoratori che torneranno alla fine dell'emergenza presso la sede abituale (indicato nel contratto di lavoro) di impiego.
Le trasferte del dipendente, per la durata del cambiamento di luogo, sono differenti dai trasferimento come nel trasferimento in quanto nel trasferimento il cambiamento di sede è definitivo e non provvisorio. La transitorietà è una caratteristica essenziale per definire le trasferte. Le trasferte si differiscono anche dal ruolo di trasferista che invece è colui che presta la propria attività in luoghi sempre diversi.
Orario di lavoro
L'orario di lavoro avrà inizio sul posto temporaneamente indicato dalla consegna al lavoratore per lo svolgimento dell'attività. Tuttavia, il contratto collettivo di lavoro prevede che, se il dipendente è tenuto a tornare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà prima della fine dell'orario normale, ovvero il tempo strettamente necessario per il lavoratore per raggiungere la sede stessa.
In questa disposizione contrattuale, il tempo di viaggio per raggiungere il luogo in cui le prestazioni di lavoro temporaneo saranno effettuate non rientrano nel computo dell'orario di lavoro, un po' come del tempo normalmente impiegato dal dipendente per coprire la distanza dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Invece, il tempo necessario per tornare alla sede viene calcolato nel normale orario di lavoro e sarà quindi utile per calcolare i tempi di lavoro straordinario.
Rimborso delle spese
Il contratto prevede che il costo di trasporto, vitto e alloggio sono rimborsate dal datore di lavoro e che, per brevi spostamenti in località non distanti dalla sede, sia previsto il rimborso dei costi effettivi delle spese di viaggio e alloggio.
In generale, si prevede che il personale in trasferta completa abbia i seguenti benefici:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese di trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche e altre sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse della società;
d) una diaria non inferiore al doppio della tariffa giornaliera della retribuzione di fatto, ridotto del 10% per le missioni di durata superiore a un mese o quando le mansioni affidate comportino viaggi regolari e abituali.
In alternativa a quanto sopra, il datore di lavoro ha facoltà di pagare al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso sopra descritto il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale, ad esclusione, quindi, l'indennità giornaliera (diaria).
Addetti al trasporto merci
Ai dipendenti del trasporto merci, autisti di camion e autocarri al servizio suburbano, sarà pagata una somma forfettaria determinata come segue:
- Il 50% della tariffa giornaliera della retribuzione di fatto, assenze 9-11 ore;
- 80% della tariffa giornaliera della retribuzione di fatto per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
- 120% della tariffa giornaliera della retribuzione di fatto per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
Sussistenza in alcuni contratti collettivi
Esaminiamo di seguito i trattamenti previsti da alcuni contratti collettivi, da cui è chiaro che l'indennità da corrispondere sono molto variabili.
C.C.N.L. |
Indennità di trasferta |
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Commercio - Confesercenti |
Una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. |
Edili Industria |
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. |
Metalmeccanica Artigianato |
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti a partire dal 1° gennaio 2000 L. 60.000 (€ 30,98). Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. |
Metalmeccanica Industria |
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti: |
Chimici Farmaceutici Industria |
Un'indennità di trasferta pari al 50% della retribuzione giornaliera se la trasferta dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta al 20% quando l'invio in trasferta del lavoratore sia particolarmente frequente. |
Trasporto e spedizione merci - Confetra |
Trasferte nazionali: |
Studi Professionali |
La diaria di € 15 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di € 30 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. |