Revoca del licenziamento illegittimo
La revoca del licenziamento non deve essere redatta necessariamente in forma scritta come il licenziamento infatti la forma scritta non non è richiesta in ragione dell'autonomia negoziale che questo principio mantiene. E allo stesso modo libera, per gli stessi motivi, la forma di accettazione da parte del lavoratore della revoca del licenziamento, che può avvenire anche tacitamente.
Implicita o esplicita, in forma verbale o per iscritto, l'accettazione da parte del dipendente comporta una ricostruzione della volontà di proseguire il rapporto di lavoro e abdicativa, senza mezzi termini e in grado di consentire di dimostrare, in modo inequivocabile, la volontà del lavoratore di rinunciare a un diritto già entrato nel suo patrimonio.
La revoca da parte del datore di lavoro del licenziamento senza giustificato motivo deve essere intesa come una semplice offerta, che, in assenza di accettazione del lavoratore, non è sufficiente a rimuovere la cessazione del rapporto.
La libera accettazione della revoca del licenziamento, che comporta la rinuncia del lavoratore ad esercitare il diritti derivanti dal licenziamento illegittimo subito, ma la sua valutazione richiede una attenta ricostruzione della volontà abdicativa senza mezzi termini del lavoratore, nel senso che è neccessario capire se effettivamente il licenziato voglia rinunciare espressamente a disporre di un diritto già iscritto nel proprio patrimonio.
In caso di licenziamento illegittimo, contro il quale il dipendente ha ricevuto un ordine provvisiorio di reintegrazione in sede cautelare, è preclusa al datore di lavoro la possibilità di intimare, un secondo licenziamento, anche se questo è preceduto dal ritiro della il primo e, a condizione che tale ritiro sia stato rifiutato dal dipendente, infatti, la non accettazione da parte del dipendente della revoca o la riammissione temporanea sul posto di lavoro in grado di produrre, a differenza di quanto avviene con la ricostituzione reintegrazione del rapporto di lavoro in modo che non può validamente essere estinto un nuovo licenziamento, ne consegue il diritto del lavoratore di continuare a ricevere, sotto l'ordine originale di protezione, paga accumulati dopo il primo licenziamento.
La revoca del licenziamento comporta l'inapplicabilità delle conseguenze di cui all'articolo. 18 solo se vi è stato un immediato e completo ristabilimento dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente o in altro modo l'offerta dal datore di lavoro al risarcimento integrale, per eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli del licenziamento
La prosecuzione del rapporto di lavoro, al di là della fine del periodo di preavviso convenzionalmente stabilito, deve essere considerata come la revoca tacita del bando di licenziamento