Il lavoro autonomo
Quando una persona si obbliga a compiere in cambio di un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del lavoro autonomo, salvo che il rapporto di lavoro non abbia i requisiti affinche possa essere considerato come lavoro subordinato.
Le differenze tra il lavoro autonomo e il lavorato subordinato, è che l' autonomo assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi ovvero non resta obbligato obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato periodo di tempo, ma garantisce ed è responsabile del raggiungimento di determinati risultati.
Solitamente il lavoratore autonomo svolge la propria attività utilizzando mezzi prevalentemente propri e non di proprietà del committente, e con piena discrezionalità riguardo il luogo, il tempo, e le modalità della prestazione. Non esistono pertanto vincoli di subordinazione nei confronti del committente, che quindi non ha poteri di controllo e disciplina tipici del datore di lavoro.
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola di arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.
Per quanto riguarda il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Distinzioni all'interno del lavoro autonomo
All'interno della categoria del lavoro autonomo si possono distinguere ampie categorie di prestazioni d'opera manuale ed intellettuale. Quest'ultima categoria è rappresentata fondamentalmente dalle libere professioni intellettuali protette da iscrizione ad un albo professionale. Anche se sono presenti altri professionisti non iscritti ad un albo specifico oltre ai commercianti che svolgono attività professionali utilizzando una partita IVA.
Inoltre all'interno del lavoro autonomo possono rientrare alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si caratterizzano per la prestazione dell'attività lavorativa in forma nè subordinata ma nemmeno completamente autonoma ovvero in forma coordinata e spesso all'interno dell'organizzazione di mezzi del committente. Questi lavoratori autonomo sono definiti Co.Co.Co., ormai sostituiti dai lavoratori a progetto anche detto Co.Co.Pro, e altre forme di Lavoro parasubordinato.
L'esistenza dei parasubordinati dà luogo ormai da decenni a varie confusioni come ad esempio è il problema della Gestione Separata dell'INPS, che unisce i parasubordinati e i professionisti con prestazioni diverse (ad esempio, i professionisti non dispongono dell'indennità di malattia) e con carichi contributivi diversi.
I contributi INPS dei parasubordinati sono suddivisi 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro. Invece nel caso dei professionisti, i contributi sono completamente a carico dei lavoratori. La natura molto simile a quella subordinata dei parasubordinati ha portato l'aliquota della Gestione Separata dell'INPS dal 2010 fino al 26,72% senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata che subiscono un'aliquota ben superiore rispetto agli altri professionisti e ai commercianti.