La Mobilità
La Mobilità è un sistema di tutele per i lavoratori licenziati a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali.
Consistono in misure di sostegno al reddito, azioni per favorire la ricollocazione dei lavoratori ed incentivi all'azienda che intende assumerli.
Si usa distinguere tra mobilità "giuridica" che prevede l'iscrizione alle liste di mobilità senza indennità e mobilità "indennizzata" che prevede anche erogazioni in denaro a favore dei lavoratori.
Si parla di mobilità nei casi di licenziamenti collettivi di lavoratori di imprese con oltre 15 dipendenti. Sono esclusi i lavoratori impegnati in attività stagionali, saltuarie o a tempo determinato. Sono anche esclusi i dirigenti.
I lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti non hanno diritto all'indennità di mobilità ma possono ugualmente iscriversi nelle liste di mobilità per avere maggiori possibilità di essere riassunti.
I lavoratori in mobilità sono collocati in apposite liste presso i Centri per l'Impiego. I nominativi dei lavoratori licenziati da imprese non edili con oltre 15 dipendenti o imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, al termine della procedura per la mobilità vengono comunicati direttamente dall'azienda.
I lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende con meno di 15 dipendenti o comunque non tenute al rispetto delle procedure della mobilità possono presentare richiesta di iscrizione alle liste di mobilità al Centro per l'Impiego territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di licenziamento, ovvero dalla data di comunicazione dei motivi ove non contestuale.
I requisiti per accedere alla Mobilità
Il lavoratore ne ha diritto quando:
• E' iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
• Ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
• Può far valere 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.
La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda secondo la tabella seguente:
Età del lavoratore | Aziende del centro-nord | Aziende del mezzogiorno |
---|---|---|
Fino a 39 anni | 12 mesi | 24 mesi |
da 40 a 50 anni | 24 mesi | 36 mesi |
oltre 50 anni | 36 mesi | 48 mesi |
Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.
Importo dell'indennità di Mobilità
Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
• Viene cancellato dalle liste di mobilità;
• Viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
• Raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
Ricollocazione al lavoro
La legge prevede misure per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità, che valgono per tutti indipendentemente dal loro diritto all'indennità:
• La precedenza in caso di assunzioni da parte dell'azienda di provenienza, entro i primi 6 mesi dal licenziamento;
• Una riduzione per i primi 18 mesi dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari a quella per gli apprendisti. A chi assume un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in mobilità indennizzata spetta anche un contributo mensile pari al 50% dell'indennità percepita dal lavoratore per un periodo massimo di:
- 12 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni;
- 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni.
Le Province ed i comuni organizzano presso icentri per l'impiego servizi di sostegno ai lavoratori in mobilità che intendono ricollocarsi al lavoro.
Notizie utili circa la Mobilità
• I periodi di indennità sono utili ai fini pensionistici.
• L'indennità di mobilità non esclude i benefici previsti per le lavoratrici madri.
• La mobilità è incompatibile con i trattamenti pensionistici, specie con il pensionamento anticipato.
• Il lavoratore in mobilità può lavorare a tempo parziale o a tempo determinato, ma in tal caso l'indennità viene sospesa ed è obbligatorio darne comunicazione all'INPS.
• L'indennità di mobilità non può durare più dell'anzianità del lavoratore presso l'azienda che l'ha licenziato.
Le procedure della mobilità
• Le imprese, verificate le eccedenze di manodopera, avviano le procedure per la mobilità: devono darne comunicazione al Sindacato indicando il numero e la professionalità dei lavoratori eccedenti. Devono darne comunicazione al Centro per l'Impiego.
• Dopo le comunicazioni iniziano gli incontri con le Organizzazioni Sindacali per raggiungere un accordo. La contrattazione dovrà fissare i criteri per la scelta dei lavoratori in eccedenza. Si tiene conto dei problemi tecnico produttivi, dei carichi di famiglia, dell'anzianità.
• Esaurite le procedure preliminari, l'azienda deve comunicare ai lavoratori il licenziamento rispettando i termini di preavviso. Il licenziamento può essere impugnato entro 60 giorni.
• Il Centro per l'Impiego iscrive i lavoratori presso le liste di mobilità. L'iscrizione nelle liste non assicura automaticamente il diritto all'indennità. Va presentata una specifica domanda entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Se la domanda è respinta l'interessato può ricorrere al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni.
• Nel caso di mobilità giuridica sono i lavoratori a doversi attivare: devono presentare la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità dei Centri per l'Impiego entro 60 giorni dalla data del licenziamento.