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Il Contratto di Apprendistato

L'apprendistato rappresenta un tipo di rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro deve effettuare l'addestramento necessario al lavoratore affinchè lo stesso possa ottenere le competenze tecniche per poter essere considerato un lavoratore qualificato. Pertanto lo scopo è quello di qualificare professionalmente i giovani che ancora non lo sono; per i giovani invece, già in possesso di un determinato titolo di studio oppure di una qualifica professionale rappresenta invece una occasione per essere inseriti nel mondo del lavoro nonchè un' ulteriore preparazione professionale.


Quando si stipula il contratto di apprendistato l'imprenditore è tenuto a precisare le prestazioni che verranno richieste al lavoratore, dettagliare il tipo di addestramento che gli verrà impartito in azienda o in talune strutture esterne preposte all'addestramento del personale e la qualifica che egli conseguirà al termine del rapporto di apprendistato.

La nuova riforma del lavoro ha ridisciplinato l'apprendistato e con la riforma introdotta dal D.Lgs. del 10.09.2003, n. 276 sono rinvenibili, sostanzialmente, tre tipologie di contratto di apprendistato:

  • Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione rivolto a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, finalizzato, nel più generale ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo, al conseguimento di una qualifica professionale;

  • Apprendistato professionalizzante rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (nel caso di possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni), per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

  • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (anche in questo caso se in possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni)


Qualora l'apprendista risulti essere portatore di handicap, i limiti di età sopra indicati si possono elevare di due anni. Entro i sopraindicati limiti di età, il rapporto di apprendistato non deve necessariamente esaurirsi, bensì iniziare, in quanto il sopraccitato limite massimo è riferito al momento della costituzione del rapporto stesso.





Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto

Il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi:

  • Forma scritta del contratto che deve evidenziare la prestazione oggetto del contratto, il piano formativo e la qualifica da conseguire;

  • Divieto di collegare il compenso a tariffe di cottimo;

  • Recesso libero del datore di lavoro possibile a fine contratto nel rispetto dei termini di preavviso;

  • Recesso permesso in caso di giusta causa e di giustificato motivo;

  • Indicazione del monte ore per la formazione;

  • Formazione registrata sul libretto formativo;

  • Presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Riguardo accertamenti sanitari, gli apprendisti minorenni sono sottoposti ad accertamenti periodici e preventivi effettuati dal medico competente, oppure presso l'ASL competente, a cura del datore di lavoro. Anche i costi delle visite sono totalmente a carico del datore di lavoro.

Anche gli apprendisti maggiorenni, a seconda del tipo di attività che dovranno svolgere andranno sottoposti a visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente se non dovranno svolgere attività particolare, mentre per mansioni generiche sussiste, l'obbligo di due accertamenti sanitari volti entrambi a verificare l'idoneità alla mansione alla quale devono essere adibiti: il primo presso le competenti strutture pubbliche e l'altro effettuato dal medico competente.

L'assunzione degli apprendisti potra effettuarsi tramite la solita comunicazione al Centro per l'impiego competente contestualmente all'instaurazione del rapporto lavorativo.

Non è più necessario presentare la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'autorizzazione preventiva per instaurare rapporti di apprendistato.

Anche nel contratto di apprendistato può essere posto un periodo di prova, che viene regolato dai contratti collettivi di categoria e che non può eccedere i due mesi.

E' possibile assumenre l'apprendista anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il raggiungimento della qualifica professionale.

Per quanto riguarda il limite numerico all'assunzione, il datore di lavoro non artigiano può assumere:

  1. Un numero di apprendisti inferiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'impresa stessa;

  2. fino a tre apprendisti se non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre.

Per le imprese artigiane la legge quadro di riferimento disciplina, l'intera prestazione d'opera di personale dipendente entro i seguenti limiti:

  1. Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

  2. Per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

  3. Per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

  4. per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

  5. Per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti quali ad esempio:

  • avviamento obbligatorio;
  • licenziamenti individuali;
  • statuto dei lavoratori (per unità produttive con più di 15 addetti).

Vengono invece computati per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per i licenziamenti collettivi.

Un ulteriore incentivo normativo è costituito dalla possibilità di inquadrare gli apprendisti in una categoria fino a due livelli inferiore rispetto a quella spettante in base al contratto collettivo applicabile, per i lavoratori non apprendisti


Durata dell'apprendistato

La durata dell'apprendistato varia in base alla tipologia del contratto:

  • l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ha durata non superiore a tre anni; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o da soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi;

  • l'apprendistato professionalizzante ha durata non inferiore a due anni e non superiore a sei (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia); sono comunque i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale che ne stabiliscono, in base al tipo di qualificazione da conseguire, la durata;

  • l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ha durata definita dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative, che stabiliscono anche i principi ai quali debbono uniformarsi questi contratti.

I periodi di servizio in qualità di apprendista presso vari datori di lavoro sono cumulabili ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alla stessa attività .



La formazione nell'apprendistato

La formazione professionale relativa al contratto di apprendistato viene svolta all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.

La legge al riguardo stabilisce che relative agevolazioni non possano trovare applicazione in caso della mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.

A tale riguardo i datori di lavoro devono comunicare all'amministrazione competente i dati del lavoratore apprendista e quelli del tutor aziendale insieme alla comunicazione di assunzione dell'apprendista; un decreto Ministeriale stabilisce anche che le iniziative volte alla formazione del lavoratore devono avere una dislocazione territoriale in modo da agevolarne la frequenza ed essere inerenti al settore di attività dell'apprendista.

Per cui l'imprenditore, per beneficiare delle agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato, deve permettere al proprio apprendista di frequentare le attività di formazione esterna, che dovranno essere proposte all'imprenditore dall'amministrazione pubblica di competenza, che non solo deve organizzare l'attività formativa, ma anche avanzare una formale proposta di partecipazione all'azienda. Nel caso di inadempienza riguardo la formazione esterna del lavoratore di cui sia responsabile il datore di lavoro, il datore stesso è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 %.

Inoltre, occorre che l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative partecipi alle iniziative di recupero eventualmente programmate fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista. In mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Il monte ore destinate alla formazione, deve essere congruo al conseguimento della qualifica professionale; solo nel caso della tipologia di apprendistato professionalizzante è definito un minimo di 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.