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Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale e in possesso dei seguenti requisiti:

un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

un'anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

• un’anzianità assicurativa presso l’Inps di almeno cinque anni.



Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa.


La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.





Calcolo e bonus contributivo

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un bonus contributivo che copre il periodo che manca al raggiungimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il bonus contributivo non può comunque far superare i 40 anni





Domanda per la pensione di inabilità

La domanda di pensione di inabilità, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.





Il pagamento della pensione di inabilità

La pensione di inabilità può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dell’attività, oppure dalla data di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.





Assegno per l’assistenza personale e continuativa

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua. L'assegno di assistenza:

• viene concesso su domanda dell'interessato;

• può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità;

• decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti;

• non spetta durante i periodi di ricovero in istituti di cura a carico della pubblica amministrazione o privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.


A partire dal 1° giugno 2005, l’assegno di assistenza può essere corrisposto al beneficiario, titolare di pensione di inabilità, anche se residente in un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia (ad eccezione di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera).