Termini di preavviso di licenziamento
Il codice civile prevede che ciascuna parte può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'obbligo di concedere all'altra parte un preavviso. In mancanza di ciò, la parte che recede deve corrispondere a un indennizzo equivalente all'importo della retribuzione corrispondente periodo di preavviso (nota come indennità sostitutiva del preavviso).
Questa quota è di natura compensativa e non retributiva, anche se è proporzionata alla quantità di retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto in quel periodo. Questo perché, secondo la Corte Suprema, la stessa è una forma semplice di risarcimento danni ed è dovuta per legge o dal datore di lavoro o dal dipendente perchè il senza preavviso, è illecito mentre la parità salariale è una ripartizione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro.
Tuttavia, l'indennità di mancato preavviso, cade nella base imponibile da pagare, ed è soggetto al regime ordinario dei contributi ed è computabile nel trattamento di fine rapporto. L'obbligo di comunicazione esiste in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia il regime di stabilità del rapporto (reale tutela, tutela obbligatoria libera recedibilità) e anche nel caso di un licenziamento intimato dal curatore fallimentare per la cessazione dell'impresa.
Lo scopo del preavviso rappresenta la necessità di evitare un eccessivo disturbo nell'economia dell'altra parte, dando un tempo adeguato di sistemarsi diversamente. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che l'obbligo di preavviso che il datore di lavoro recedente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato sia previsto in funzione della necessità per il lavoratore di trovare un nuovo posto di lavoro.
Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza ha ritenuto che il preavviso avesse efficacia reale, vale a dire che il rapporto di lavoro (con i vincoli associati) restasse in vigore per tutta la durata del periodo di preavviso, a meno che la parte lesa accettasse il pagamento del compenso sostitutivo. In particolare, secondo questo approccio, il rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalle stesse regole che lo governavano prima del recesso, con conseguente piena applicazione della legge e del contratto collettivo sono sorti nel periodo di preavviso e la cessazione di quest'ultimo nel caso in cui di malattia verificato.
La portata reale del preavviso era comunque mitigata dal fatto che:
- È stata considerata valida la clausola di un contratto collettivo che prevedeva la facoltà per il datore di lavoro di procedere al recesso senza preavviso, ma pagando la relativa indenità;
- E' derogabile per accordo delle parti quando queste prima della scadenza del periodo di preavviso, pattuiscano immediata esenzione dei rispettivi obblighi reciproci contrattuali. La determinazione circa l'esistenza di tale accordo si può dedurre anche dal comportamento tacito e conclusivo per l'accettazione senza riserve da parte prima del dipendente del pagamento di un'indennità compensativa di preavviso.
L'orientamento circa l'efficacia reale del preavviso è stato radicalmente rovesciato negli ultimi anni. Di recente, infatti, la maggior parte dei casi dà forza vincolante al preavviso di licenziamento, in base a tale nuova interpretazione, nel caso in cui una delle parti esercita il diritto di recedere con effetto immediato, il rapporto risolve immediatamente con l'unico obbligo della parte che si ritira a pagare il risarcimento di mancato preavviso.
Per quanto riguarda la conversione del periodo di preavviso in un'indennità finanziaria, in passato era stato affermato in giurisprudenza che la sostituibilità fosse al di fuori della disponibilità unilaterale della parte recedente esendo necessario il consenso del soggetto destinatario del recesso, né tantomeno il datore di lavoro, pur continuando a fornire lo stipendio per intero, avrebbe potuto rifiutare la prestazione di lavoro concreta, perché avrebbe comportato una violazione del principio di tutela della dignità del lavoratore stabilito da un pluralità di norme positive del nostro sistema giuridico.
In caso di accordo tra le parti circa la sostituzione della comunicazione al risarcimento, tuttavia, si verifica la cessazione immediata del rapporto, come nel caso di accettazione da parte del trattamento di fine rapporto di mancato preavviso, ne consegue che allo stesso lavoratore non competono in quest'ultimo caso, le nuove tariffe introdotte da disposizioni legislative o contrattuali indennità sostitutiva effettuato dopo l'approvazione e prima della scadenza del periodo di preavviso.
Durata del periodo di preavviso di licenziamento
La durata del preavviso è determinata dal contratto di lavoro, sia esso individuale o collettivo.
• CCNL Metalmeccanici
Industria (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
– 40 ore fino al 5° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 60 ore oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 80 ore oltre il 10° anno compiuto d'anzianità di servizio.
• CCNL Bancari (Preavviso)
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo
– con anzianità non superiore a 5 anni, 5 mensilità;
– con anzianità da 5 a 10 anni, 6 mensilità;
– con anzianità da 10 a 15 anni, 7 mensilità;
– con anzianità superiore a 15 anni, 8 mensilità;
Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo, 3a e 2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):
– con anzianità non superiore a 5 anni, 3 mensilità;
– con anzianità da 5 a 10 anni, 4 mensilità;
– con anzianità da 10 a 15 anni, 5 mensilità;
– con anzianità superiore a 15 anni, 6 mensilità;
2a area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
– con anzianità non superiore a 5 anni, 2 mensilità;
– con anzianità da 5 a 10 anni, 2 e 1/4 mensilità;
– con anzianità da 10 a 15 anni, 3 mensilità;
– con anzianità superiore a 15 anni, 4 mensilità;
1a area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie
– con anzianità non superiore a 5 anni, 1 e 1/2 mensilità;
– con anzianità da 5 a 10 anni; 2 mensilità;
– con anzianità da 10 a 15 anni; 2 e 1/2 mensilità;
– con anzianità superiore a 15 anni; 3 mensilità.
• CCNL Aziende del Terziario (Preavviso)
a. fino a cinque anni di servizio compiuti:
– Quadri e I Livello: 60 giorni di calendario;
– II e III Livello: 30 giorni di calendario;
– IV e V Livello: 20 giorni di calendario;
– VI e VII Livello: 15 giorni di calendario;
b. oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
– Quadri e I Livello: 90 giorni di calendario;
– Il e III Livello: 45 giorni di calendario;
– IV e V Livello: 30 giorni di calendario;
– VI e VII Livello: 20 giorni di calendario;
c. oltre i dieci anni di servizio compiuti:
– Quadri e I Livello: 120 giorni di calendario;
– II e III Livello: 60 giorni di calendario;
– IV e V Livello: 45 giorni di calendario;
– VI e VII Livello: 20 giorni di calendario.
• CCNL Edili Preavviso per gli operai
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
• CCNL Edili Preavviso per gli impiegati
a. per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi 1 e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b. per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c. per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
– mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
• CCNL Turismo (Preavviso)
a. fino a 5 anni di servizio compiuti:
– Quadri A e B: quattro mesi
– livello I: due mesi
– livello II e III: un mese
– livello IV e V: 20 giorni
– livello VIS, VI e VII: 15 giorni
b. oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
– Quadri A e B: cinque mesi
– livello I: tre mesi
– livello II e III: 45 giorni
– livello IV e V: 30 giorni
– livello VIS, VI e VII: 20 giorni
c. oltre i 10 anni di servizio compiuti:
– Quadri A e B: sei mesi
– livello I: quattro mesi
– livello II e III: due mesi
– livello IV e V: 45 giorni
– livello VIS, VI e VII: 20 giorni
• CCNL Metalmeccanici
Industria (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
– 40 ore fino al 5° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 60 ore oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 80 ore oltre il 10° anno compiuto d'anzianità di servizio.
• CCNL Metalmeccanici
Industria (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
– 40 ore fino al 5° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 60 ore oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 80 ore oltre il 10° anno compiuto d'anzianità di servizio.
• CCNL Metalmeccanici
Industria (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
– 40 ore fino al 5° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 60 ore oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto d'anzianità di servizio;
– 80 ore oltre il 10° anno compiuto d'anzianità di servizio.