Collaborazioni occasionali
La collaborazione occasionale è un contratto d'opera che ha la caratteristica di svolgersi non abitualmente ma saltuariamente e che produce un reddito. In altre parole, spesso il contratto di collaborazione occasionale viene stipulato tra un'azienda e un lavoratore che effettua una singola prestazione, non ripetitiva, che costituisce fatto occasionale. Chi presta l'opera agisce in assenza dell'osservanza di un orario di lavoro e, a differenza di quanto avviene nel lavoro autonomo, anche in assenza di rischio economico.
Tale reddito rientra tra quelli che la legge definisce "diversi", cioè non di capitale e conseguiti non nell'esercizio di arti, professioni o impresa, né da società in nome collettivo o società in accomandita semplice, né nell'esercizio di lavoro dipendente. Il compenso è soggetto alla ritenuta d'acconto (Irpef) del 20% ma non è soggetto a contribuzione previdenziale. La recente riforma Biagi sancisce l'ammissibilità delle prestazioni di lavoro occasionale. Definendole come rapporti di durata non superiore a 30 giorni l'anno con lo stesso committente e che prevedono un importo inferiore a € 3.000. I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a tale soglia.
Normativa correlata: art. 2222 ss. cod. civ., D.P.R. n. 600/'73, L. n. 30/'03, D.Lgs. n. 276/'03, L. n. 326/'03, Circ. INPS n. 9/04.