Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1984, allorquando veniva emanato il DL n. 726, convertito in L. n. 863. Alcune modifiche alle originarie disposizioni legislative sono state introdotte dalla L. n. 236 del 1993. I contratti di solidarietà comportano, in sostanza, una riduzione dell’orario di lavoro e possono essere stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
Tali contratti vengono denominati difensivi o espansivi, a seconda che la riduzione d'orario serva ad evitare in tutto o in parte il licenziamento ovvero ad assumere personale nuovo. Il caso più importante è sicuramente il primo: in questo caso, è innanzi tutto prevista, per non più di 24 mesi, una integrazione salariale a favore del lavoratore e a carico della Cassa integrazione guadagni, nella misura del 50% della retribuzione perduta a seguito della riduzione d'orario.
Tale integrazione è però dovuta solo ai dipendenti di imprese industriali; per le altre imprese è prevista la corresponsione, sempre per un massimo di 24 mesi, di un contributo pari alla metà della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione; tale contributo è diviso a metà tra l'impresa e i lavoratori interessati. In ogni caso, il lavoratore non subisce danni in ordine alla maturazione e all'ammontare della pensione. Il datore di lavoro è incentivato alla stipulazione dei contratti di solidarietà mediante sgravi e contributi.