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Lavoratori domestici - Colf e Badanti

Sono lavoratori domestici quelli che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del titolare (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, assistenti familiari o badanti ecc.), oppure presso le comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) o ancora le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque possa essere il numero dei componenti.


Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.). Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.

Per i lavoratori neocomunitari - inclusi i cittadini rumeni e bulgari entrati a far parte dell'U.E. dal 1° gennaio 2007 - con i quali il datore di lavoro vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico, si attuano le disposizioni in merito al libero ingresso al mercato del lavoro italiano, pertanto non è più richiesto il nulla osta al lavoro, sia ai fini dell'iscrizione all'Inps per la copertura previdenziale e assistenziale, sia ai fini della richiesta della carta di soggiorno presso la Questura.

Per le denunce di rapporto di lavoro domestico dei cittadini appartenenti all'U.E. sono, quindi, sufficienti un documento valido e il codice fiscale, da richiedere all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di ottenere preventivamente il nulla osta al lavoro





Lavoratori extracomunitari

Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.


Se il lavoratore risiede in Italia
Il datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore extracomunitario già residente in Italia deve stipulare con questo un contratto di soggiorno per lavoro, procedendo come segue:

- Compilare e sottoscrivere, con il lavoratore straniero, il modulo Modulo Q per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro. Il modulo è scaricabile dai siti www.lavoro.gov.it , www.solidarietasociale.gov.it , www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di residenza.

- Inviare tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza l'originale del contratto di soggiorno (mod. Q) con allegata la copia di un proprio documento d'identità;

- Consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico. Sulla ricevuta postale è necessario indicare i dati del lavoratore per cui si è richiesto il nulla osta.

Le procedure e i moduli da utilizzare subiscono annualmente variazioni. Si raccomanda pertanto di verificarli sul sito del Ministero del Lavoro o nelle pagine internet INPS dedicate ai Lavoratori Migranti

Cosa deve fare il lavoratore?
- Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa;
- Sottoscrivere, insieme al datore di lavoro, il modulo per il contratto di soggiorno per lavoro.



Se il lavoratore risiede all'estero
Ogni anno in Italia viene programmato attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi” il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.


Come fare la domanda di nulla osta?
Quest’anno la domanda di nulla osta dovrà essere inoltrata utilizzando la nuova procedura telematica del Ministero dell’Interno, accessibile dal sito www.interno.it

Avendo a disposizione un personal computer e un collegamento a Internet il datore di lavoro può di compilare la domanda ed inviarla on-line direttamente allo Sportello Unico dell’immigrazione della Prefettura di residenza.

Le domande di assunzione in formato digitale, fino ad un massimo di cinque per ogni datore di lavoro, dovranno essere inoltrate on-line nei termini indicati dal decreto flussi.

La domanda di nulla osta viene contestualmente trasmessa alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per l’avvio della pratica. Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello.

E’ possibile delegare il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in una situazione di temporaneo impedimento per motivi di salute. In tal caso, il delegato (coniuge, o, in sua assenza, figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado), deve presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente la dichiarazione dei motivi di impedimento e un documento di riconoscimento.

Altri obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:

- garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;

- dimostrare di possedere, al netto delle ritenute fiscali, un reddito annuo (anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi) di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere, maggiorato dei contributi da versare. Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica;

- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dall’ASL di competenza); il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l'assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona;

Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di badante, perché affetto lui stesso, o un componente della sua famiglia, da patologie o gravi handicap che ne limitano l'autosufficienza, non ha l'obbligo dell'autocertificazione relativa alla sua capacità economica; tuttavia è tenuto a:
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.


Cosa deve fare il lavoratore?
- Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l’immigrazione lo trasmette insieme al contratto di soggiorno e al codice fiscale - richiesto all’Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, che rilascerà al lavoratore il visto d’ingresso da lui precedentemente richiesto.

- Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, deve recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire poi alla prefettura con raccomandata postale.

- La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.

- Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alle leggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno, tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero.





I documenti per l'assunzione di colf e badanti

Tutte le colf
- carta di identità o altro documento ed eventuali diplomi o attestazioni professionali;
- tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL di residenza;
- codice fiscale, da comunicare all'Inps per il versamento dei contributi.

Minorenni
In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari:
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell'Ufficiale sanitario.

Extracomunitari
In aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura.

I documenti per le domande presentate direttamente allo sportello:
- esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, tessera postale, patente ecc.) del datore di lavoro e del lavoratore. Per le colf extracomunitarie, il datore di lavoro insieme alla denuncia (mod. COLD-ASS) deve presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.

Per le domande spedite per posta:
- tutta la documentazione deve essere allegata in copia fotostatica.





Formalizzare l'assunzione di colf e badanti

A partire dal 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata agli uffici Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione è efficace anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo.

L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento con il modello COLD-VAR.

Il datore di lavoro che ha esigenze di carattere temporaneo può fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e regolata mediante la consegna dei c.d. voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso Inps ed Inail. In questo caso vengono meno gli obblighi di comunicazione all’Inps.





Contributi per colf e badanti

Il contributo che deve essere versato dal datore di lavoro, si calcola in base a:
- la retribuzione oraria concordata tra le parti;
- la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura oraria.

I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge. Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale inviati dall'Inps al proprio domicilio.

I contributi si pagano ogni trimestre alla seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile versamento per il 1° trimestre;
- dal 1° al 10 luglio versamento per il 2° trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre versamento per il 3° trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio versamento per il 4° trimestre.

Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'Inps. Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.

Si ricorda che dopo il primo invio di bollettini, in seguito alla presentazione della denuncia di assunzione, l’Inps provvede a fornire i successivi solo su richiesta del datore di lavoro. Tale richiesta può essere inoltrata direttamente agli uffici Inps: per telefono, chiamando InpsInforma al numero 803164 oppure utilizzando l’apposito servizio on line sul sito www.inps.it.

Il bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento:
- con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia;
- con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.





Quanto si paga?

Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per il 2010  

Retribuzione effettiva oraria con quota assegni familiari senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,22 € 1,34   (0,32)* € 1,34   (0,32)**
Oltre € 7,22 e fino a € 8,81 € 1,51   (0,36)* € 1,51   (0,36)**
Oltre € 8,81 € 1,85   (0,44)* € 1,84   (0,44)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,98   (0,23)* € 0,97   (0,23)**


* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.





Deduzioni e detrazioni

Per chi assume una colf o una badante sono previste le seguenti deduzioni e/o detrazioni fiscali:

Per la Colf: il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps (l'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati).

Per la Badante: il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro).





Le Prestazioni

In base ai contributi versati all'Inps, spettano le seguenti prestazioni:

A carico dell'Inps:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- assegno di invalidità;
- pensione ai superstiti o di reversibilità;
- indennità di disoccupazione;
- indennità di maternità;
- assegno per il nucleo familiare;
-assegni familiari;
- indennità antitubercolari;
- cure termali.

A carico dell'Inail:
- rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.

A carico del Servizio Sanitario Nazionale:
- assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica ecc.).