Ferie maturate e godute
L'articolo 36 della Costituzione afferma che: 'il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi'.
Operai - Agli operai competono quattro settimane di ferie ogni anno (160 ore oppure 20 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni). Ogni giornata di ferie e' computata nella misura di 8 ore.
Le festivita' retribuite interrompono le ferie: pertanto si dara' luogo al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate, oppure al pagamento della relativa indennita' sostitutiva.
Impiegati e intermedi - A queste categorie competono ogni anno:
a) 4 settimane di ferie (20 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni) fino a 10 anni di anzianita' aziendale;
b) 4 settimane piu' 1 giorno (21 giorni lavorativi) da 10 a 18 anni di anzianita' aziendale;
c) 5 settimane (25 giorni lavorativi) dopo 18 anni di anzianita' aziendale.
Come per gli operai le festivita' interrompono il periodo feriale.
Decorrenza delle ferie e periodo di godimento
Normalmente le ferie decorrono dal primo settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo. Accordi aziendali possono stabilire una maturazione dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di assunzioni o dimissioni lungo il corso dell'anno vengono computati tanti dodicesimi quanto e' la durata del rapporto nell'anno preso a riferimento. Agli effetti della maturazione delle ferie la frazione di mese superiore ai 15 giorni e' considerata mese intero. Le ferie hanno normalmente carattere collettivo. Il periodo delle ferie collettive non puo' eccedere le tre settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive e' stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale con la Rsu, tenendo conto del desiderio dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda.
Per quanto riguarda l'epoca della chiusura collettiva per ferie e' sempre bene giungere a degli accordi aziendali quando si discute del calendario annuo.
La retribuzione delle ferie
Le ferie vengono retribuite con la retribuzione di fatto in atto al momento del godimento. Per i cottimisti deve essere corrisposto il guadagno medio dei tre mesi precedenti. Prima del godimento del periodo di ferie collettive, per gli operai, l'azienda deve corrispondere un acconto corrispondente alla retribuzione delle ferie stesse.
Irrinunciabilita' delle ferie
Non e' ammessa la rinuncia tacita ne' esplicita al godimento annuale delle ferie. Potranno essere retribuite, previa comunicazione, effettuata dall'azienda con congruo anticipo, le ferie non usufruite relative ad anni precedenti.
Casi particolari
Le ferie maturano anche nel caso di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio (solo durante il periodo di assenza obbligatoria prima del parto e nei tre mesi successivi a esso), permessi retribuiti.
Le ferie non maturano durante i sei mesi di assenza facoltativa dopo il parto.
Durante la sospensione dal lavoro per cassa integrazione guadagni di norma non maturano le ferie. In questo caso le ferie vengono riconosciute, o proporzionalmente al periodo lavorato, oppure esclusivamente per tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui il lavoratore ha prestato la sua attivita' per piu' di quindici giorni.
Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni, ai fini della maturazione delle ferie vengono considerate come intere.