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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalità delle aziende commerciali è fissata in 40 ore settimanali.

Per i dipendenti degli impianti distribuzione carburanti e per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa, ai sensi della normativa vigente l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.


Le mansioni alle quali si può applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa.

Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.

Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa





Esposizione orario di lavoro

Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda o del CST, all’Ispettorato del Lavoro.



Durata massima dell'orario di lavoro

I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.