Legge 626 e sicurezza sul lavoro
La Legge 626, in Italia, è rappresentata da un decreto legge risalente al 1994 per la regolamentazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto non fu ovviamente il primo indicare delle regole circa la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma sostitui alcune precedenti leggi, organizzando il tutto con una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur non abrogando formalmente le precedenti norme.
Oggi il D.Lg. n. 626/94 è stato completamente sostituito dal D.Lg. 81/08, definito nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Le leggi più arcaiche riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro vennero introdotte nel nostro paese fin dal 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche risalgono agli anni cinquanta. Da ricorda il il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Tutti i suddetti decreti, sono però tra i meno applicati nella storia della Repubblica italiana, e lo dimostra il fatto che ad oggi sono ancora numerosissimi gli infortuni sul lavoro nelle fabbriche e nei cantieri edili.
D.L. n° 626 del 1994e il n° 494 del 1996, che rende obbligatorio per le imprese, e i datori di lavoro il rispetto dei precedenti decreti, ed a gestire il continuo miglioramento delle condizioni lavorative all'interno degli stabilimenti, introducendo la formazione ed informazione circa i rischi relativi alla mansione svolta creando delle vere e proprie figure professionali responsabili per la sicurezza. Con il passare degli anni altri decreti hanno migliorato progressivamente i sopracitati integrandosi con normative regionali pubblicate di anno in anno con l'intento di migliorare i precedenti decreti legislativi.
La più significativa novità introdotta dal decreto legge 626/94, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da effettuarsi a cura del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di responsabilità del Datore di lavoro stesso. La valutazione del rischio, rappresenta pertanto un processo che permette di individuare i pericoli e di cercare tutte le misure preventive e protettive cercando di ridurre al minimo i rischi di infortuni e malattie professionali.
Con la 626 il datore di lavoro non è solo responsabile e quindi unico a pagare in caso di carenze relatifve alla sicurezza nei posti di lavoro, ma deve essere partecipe e protagonista di un processo di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza negli stabilimenti lavorativi grazie ad una valutazione dei rischi cadenzata e periodica documentata in un apposito modulo definito documento di valutazione dei rischi.
Ma il D.L. 626/94 ha introdotto anche un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente dall'azienda in tutti i processi di valutazione dei rischi.
In materia di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall'art.2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art.2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale; sicchè il danno biologico, inteso come danno all' integrità psicofisica della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonchè in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Con l’approvazione del Decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro si rimette al centro dell’azione del Governo e del Parlamento l’attenzione al problema della sicurezza sul lavoro.
Alla luce del numero di morti sul lavoro, dell’impegno profuso dal Capo dello Stato nella promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro, il Governo della XV Legislatura ha inserito il tema della salute e sicurezza tra le assolute priorità; già nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2007-2011, esso è stato collocato tra le linee programmatiche degli interventi in materia di lavoro e occupazione, unitamente all’intensificazione del contrasto al lavoro nero e irregolare e al potenziamento dei servizi ispettivi.
L’indirizzo politico in tal modo individuato ha avuto concreto seguito attraverso:
- la predisposizione di un primo “pacchetto” di interventi con il “Decreto Bersani”.
- le misure introdotte dalla legge Finanziaria 2007 in tema di salute e sicurezza.
- Legge 3 agosto 2007 n. 123.
- Decreto Legislativo 6 marzo 2008.
- l’attivazione di tavoli di lavoro tra amministrazioni e parti sociali per trovare soluzioni condivise sui temi in discussione.
Occorre creare un modello legale in grado di prevenire, meglio di quanto oggi accada, il rischio di infortuni sul lavoro, determinando così, una volta per tutte, il potenziamento della cultura della legalità. Questo, affinché la prevenzione della salute e della sicurezza divenga effettiva in ogni contesto lavorativo, e non solo predisponendo un sistema di regole, ma soprattutto integrando il sistema normativo tradizionale con strumenti quali la formazione, le “buone prassi”, gli accordi collettivi e la Responsabilità Sociale delle Imprese.
In dettaglio, il Testo Unico avrà come obiettivi:
- la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che tenga conto della esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati.
- la formazione come strumento essenziale di prevenzione e tutela.
- la diversificazione delle normative in relazione alla specificità dei rischi nei settori di riferimento.
Inoltre, il Testo Unico sarà diretto a promuovere strumenti volontari quali:
- le Buone Prassi, intese come soluzioni sperimentate per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori, fondate sulla valutazione del rischio specifico e consistenti nella concreta applicazione di misure preventive contro i rischi di volta in volta considerati
- la Responsabilità Sociale delle Imprese, per cui una impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta una strategia di gestione della propria attività che coniuga la ricerca del profitto con i principi sociali ed ambientali di un determinato momento storico
- i Codici Etici