Tredicesima mensilità
L'azienda è tenuta a pagare per ciascun anno al dipendente, in occasione del Natale, un tredicesimo stipendio di importo uguale alla retribuzione complessiva di fatto. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento alla retribuzione media oraria del mese precedente ragguagliata a 173 ore. Il pagamento deve essere effettuato di norma alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13 mensilità per ogni mese di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerato per questo effetto, come mese intero. Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi sopra.
Dichiarazione a verbale
Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattuale dovuta ai lavoratori, le parti concordano che la quota di bonus e qualsiasi altro compenso differito, pagato al lavoratore per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa relativa a malattia, infortunio sul lavoro non è, gravidanza e puerperio, è a carico della società esclusivamente come complemento della parte di tale quota indennizzata ai sensi delle leggi.