Indennità di disoccupazione
Le prestazioni a sostegno del reddito sono dirette a tutelare il lavoratore in particolari momenti della sua vita professionale e privata. L’indennità di disoccupazione concessa dall’Inps risponde a questa finalità, garantendo, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, un aiuto economico che sostituisca il reddito da lavoro.
È una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni:
• licenziamento;
• sospensione per mancanza di lavoro;
• scadenza del contratto;
• dimissioni per giusta causa, determinate da:
- molestie sessuali;
- mancato pagamento della retribuzione;
- modifica peggiorativa delle mansioni lavorative;
- il cosiddetto mobbing;
- notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza comprovate ragioni;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico .
L’indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro, il quale provvede a versarlo all’Inps.
A chi spetta l'indennità di disoccupazione
L'indennità di disoccupazione spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
• Agli operai, impiegati, equiparati ed intermedi (lavoratori che svolgono mansioni a metà strada tra quelle operaie e quelle impiegatizie), anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato;
• ai dirigenti di qualsiasi settore privato;
• ai lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra;
• ai lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta;
• ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale;
• ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
• ai lavoratori con contratto di solidarietà;
• ai portieri di stabili;
• ai lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale;
• ai soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.).
A chi non spetta l'indennità di disoccupazione
Non possono ottenere l’indennità di disoccupazione:
• i lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino);
• i lavoratori parasubordinati;
• i lavoratori autonomi;
• i lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa;
• i lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro;
• i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
• gli apprendisti;
• i caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
• i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili;
• i ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo;
• i soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70
• i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
• i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche
Quando spetta l'indennità di disoccupazione
Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere specifici requisiti:
• essere disoccupato (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata);
• aver rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
• avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento;
• avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
• essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non avere cioé in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l’indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione.
La contribuzione utile
I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l’indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa:
• periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità;
• periodi di astensione dal lavoro per malattie dei figli di età tra i 3 e gli 8 anni;
• periodi di servizio militare o civile, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi;
• periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati.
Altri periodi coperti da contribuzione figurativa sono, invece, considerati neutri. Ciò significa che non sono utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie, ma consentono di ampliare il biennio nel quale ricercarle.
Sono considerati neutri i periodi di:
• servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell’anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la disoccupazione;
• autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore;
• astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata;
• assenza per infortunio sul lavoro;
• assenza per malattia certificata ma non indennizzata;
• lavoro all’estero in paesi non convenzionati;
• assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave.
Come ottenere l'indennità di disoccupazione
Per ottenere l’indennità di disoccupazione, si deve presentare la domanda alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. Tuttavia, allo scopo di salvaguardare i diritti del lavoratore, ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la domanda.
La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:
• 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
• 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.
La domanda va redatta sull’apposito modulo DS21 reperibile presso le sedi Inps, allegando:
• la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro sul modulo DS22 (per i lavoratori domestici DS22LD) che indica i periodi di lavoro e le relative retribuzioni;
• la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste;
• la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l’impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l’immediata disponibilità all’attività lavorativa.
In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la sua volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando, ad esempio, diffide, esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze ecc.).
Per ottenere l’indennità è sufficiente presentare, all’Inps o al Centro per l’impiego, solo il modulo DS22 entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento. In questo caso il disoccupato dovrà successivamente formalizzare la richiesta compilando l’apposito modulo di domanda (modulo DS21). La data di presentazione sarà quella apposta sul modulo DS22.
Il pagamento dell'indennità di disoccupazione
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno circolare;
• bonifico bancario o postale;
• Ufficio Postale previo accertamento dell’identità personale
Durata dell'indennità di disoccupazione
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni. Per i lavoratori che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbiano un’età pari o superiore a 50 anni, l’indennità è prolungata fino a 270 giorni. Il prolungamento si applica soltanto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con esclusione, quindi, degli altri trattamenti di disoccupazione.
Decorrenza dell'indennità di disoccupazione
Si ha diritto all’indennità a partire:
• dall'ottavo giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
• dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti.
In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni. In questo caso, quindi, si ha diritto all’indennità a partire:
• dal trentottesimo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni;
• dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento.
L’indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste di collocamento. Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosidetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione.
La decorrenza viene frazionata nel caso in cui l’interessato, nell’anno mobile, non abbia beneficiato per intero delle 180 (o 270) giornate indennizzabili (frazionamento della decorrenza).
Quanto Spetta
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione media lorda dei tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29).
A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l’indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (cosiddetta gratifica natalizia).
Il disoccupato che percepisce l’indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all’assegno per il nucleo familiare.
• Importi mensili massimi
L’importo dell’indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita.
Dal 1° gennaio 1998 l’indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall’Inps, è soggetta alla trattenuta IRPEF alla fonte. Pertanto, a tutti coloro che percepiscono l’indennità, l’Inps rilascia una certificazione reddituale (modulo CUD).
Sospensione pagamento dell' indennità di disoccupazione
Il pagamento rimane sospeso per il periodo in cui il disoccupato:
• si trova in maternità;
• si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall’Inps) oppure è ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l’assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare;
• riceve una indennità per l’assistenza antitubercolare.
È, invece, cumulabile l’indennità post-sanatoriale spettante alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale.
Termine pagamento dell' indennità di disoccupazione
Il pagamento termina quando il disoccupato:
• ha percepito tutte le 180 giornate di indennità;
• viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all’Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
• inizia un’attività di lavoro autonomo;
• viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
• diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L’indennità è interamente cumulabile, invece, con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
• si trasferisce, durante il periodo di godimento dell’indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.
I contributi figurativi
I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l’ultimo giorno pagato. Essi possono essere utilizzati per:
• il diritto (cioé il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti) e la misura per la pensione di vecchiaia;
• il diritto e la misura per l’assegno ordinario di invalidità;
• solo la misura per la pensione di anzianità;
• il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all’età richiesta per la pensione di anzianità.