Comunione dei beni
Il matrimonio è soprattutto il coronamento di un grande amore e l'inizio di una vita a due basato sull'affetto e sul piacere di stare insieme. I sentimenti e la passione non devono però far dimenticare che si tratta anche della stipula di un contratto che ha precise regole e risponde a determinate leggi, anche in materia fiscale.
Tra comunione e separazione dei beni, vediamo quali sono i vantaggi e le problematiche.
Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50% e la gestione spetta ad entrambi.
• Beni inclusi: fanno parte del regime di comunione i frutti dei beni personali degli sposi, gli acquisti compiuti da entrambi (anche separatamente), le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
• Beni esclusi: costituisce patrimonio personale di ciascun coniuge tutto quanto posseduto da ciascuno dei coniugi prima del matrimonio, come pure i beni ricevuti in seguito tramite eredità o donazione, i beni personali, quelli che servono all'esercizio della professione, quelli ottenuti come risarcimento di un danno subito e della pensione di invalidità e quelli acquistati con il ricavato della vendita di uno dei beni nominati.
Ecco cosa stabilisce il Codice Civile negli articoli più significativi.
• Art. 177 Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi
i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
• Art. 179 Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge.