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Statuto dei lavoratori

Lo Statuto dei lavoratori è riferito alla legge n. 300 del 20 maggio 1970, intitolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che è una delle norme più importanti del diritto del lavoro italiano.


La sua introduzione provocò notevoli e importanti modifiche sul piano delle condizioni lavorative ma soprattutto su quello che regola i rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e rappresentanze sindacali; ad oggi costituisce, l'ossatura e la base di molte leggi e normative in materia di diritto del lavoro nel nostro paese.




Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1. - Libertà di opinione.
Art. 2. - Guardie giurate.
Art. 3. - Personale di vigilanza.
Art. 4. - Impianti audiovisivi.
Art. 5. - Accertamenti sanitari.
Art. 6. - Visite personali di controllo.
Art. 7. - Sanzioni disciplinari.
Art. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
Art. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
Art. 10. - Lavoratori studenti.
Art. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Art. 12. - Istituti di patronato.
Art. 13. - Mansioni del lavoratore

Titolo II - Della libertà sindacale
Art. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Art. 15. - Atti discriminatori.
Art. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
Art. 17. - Sindacati di comodo.
Art. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.

Titolo III - Dell'attività sindacale
Art. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 20. - Assemblea.
Art. 21. - Referendum.
Art. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 23. - Permessi retribuiti.
Art. 24. - Permessi non retribuiti.
Art. 25. - Diritto di affissione.
Art. 26. - Contributi sindacali.
Art. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

Titolo IV - Disposizioni varie e generali
Art. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Art. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

Titolo V - Norme sul collocamento
Art. 33. - Collocamento.
Art. 34. - Richieste nominative di manodopera.

Titolo VI - Disposizioni finali e penali
Art. 35. - Campo di applicazione.
Art. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Art. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Art. 38. - Disposizioni penali.
Art. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
Art. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Art. 41 - Esenzioni fiscali.