Assunzione lavoratori in mobilità
Ci sono incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità approvate dalla Commissione Regionale per la politica dell'occupazione. Ci sono due casi specifici per assunzioni a tempo determinato e per assunzioni a tempo indeterminato.
Assunzione a tempo indeterminato
• Lavoratori
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con l'eccezione dei lavoratori impegnati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altri dipendenti collegati e terminati dai datori di lavoro non imprenditori.
• I datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro, ivi comprese le società cooperative, tenendo soci lavoratori con rapporto di lavoro.
• Contratto
Lavoro a tempo indeterminato.
• Benefici contributivi:
contributo del datore di lavoro pari a quella necessaria per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi. Agevolando è esclusa la quota a carico del dipendente che viene pagato per intero, in quanto la maggior parte dei dipendenti.
• Ulteriori benefici economici:
contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata versata al lavoratore per un periodo massimo di:
- 12 mesi per i lavoratori fino a 50 anni;
- 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
Il beneficio solo se si sta prendendo a tempo pieno, se il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità.
• Modalità operative
Per la concessione di ulteriori benefici economici, le aziende devono far richiesta all'INPS con il modello "Contr.223 / 1". L'INPS comunica all'azienda, utilizzando il modello 223/2 l'accettazione della domanda, l'importo e la durata della prestazione. I moduli sono disponibili sul sito www. inps.it
• Fonti del diritto:
Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis, art. 25, comma 9, legge 236/1993 art. 4. Circolare INPS n. 260/1991, Circolare INPS n. 252/1992; INAIL circolare 24/1992, Sentenza della Corte Costituzionale n. 291, 10 luglio al 4 agosto 2003. 21
Assunzione di lavoratori a tempo determinato
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con l'eccezione dei lavoratori impegnati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altri dipendenti collegati e terminati dai datori di lavoro non imprenditori (D. Lgs. n. 110/2004).
• I datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro, ivi comprese le società cooperative, tenendo soci lavoratori con rapporto di lavoro.
• Contratto
Contratti a tempo determinato, part-time, non superiore a 12 mesi. Il contratto può essere prorogato per un periodo superiore a quello iniziale, ma sempre ad un massimo di 12 mesi.
• Benefici contributivi:
- contributo del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per la durata del contratto;
- in caso di cambiamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima della scadenza del termine, il contributo a carico del datore di lavoro è uguale a quella richiesta per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi dopo la trasformazione.
In entrambi i casi, agevolando è esclusa la quota a carico del dipendente che viene pagato per intero, in quanto la maggior parte dei dipendenti.
• Ulteriori benefici economici:
- contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata versata al lavoratore per un periodo massimo di:
- 12 mesi per i lavoratori fino a 50 anni;
- 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
Il vantaggio è solo se la trasformazione è a tempo pieno, se il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità.
• Modalità operative
Per la concessione di ulteriori benefici economici, le aziende devono recarsi all'INPS con il modello "Contr.223 / 1". L'INPS comunica l'accoglimento della domanda all'azienda, utilizzando il modello "Contr.223 / 2", l'importo e la durata della prestazione. I moduli sono disponibili sul sito www. inps.it
• Fonti del diritto:
Legge 223/1991 art. 8, comma 2, 4 e 4 bis, legge 236/1993 art. 4, Circolare INPS n. 260/1991, Circolare INPS n. 252/1992, Circolare INPS n. 109/2005; INAIL circolare 24/1992, Sentenza della Corte Costituzionale n. 291, 10 luglio al 4 agosto 2003.
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