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Deducibilità pensioni integrative

Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali.

Attenzione: il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi relativi a questi contributi in dichiarazione dei redditi quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in cui non sia certificato alcun importo nel CUD.


A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.

Attenzione: nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione, per l’individuazione del limite di deducibilità l’ammontare massimo della deduzione è pari al risultato della seguente operazione: Limite di deducibilità = 5.164,57 – (somma degli importi delle singole forme pensionistiche) Pertanto, se la somma delle deduzioni superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.